Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatori
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
L'accesso civico "semplice" dà la possibilità a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta va formulata utilizzando l’apposito modulo (doc - pdf) che poi dovrà essere indirizzato all’attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del CIRMMP, Prof. Giacomo Parigi, tramite uno dei seguenti canali:
- posta elettronica: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- posta ordinaria: CIRMMP, Via Luigi Sacconi 6, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di accesso, il CIRMMP pubblicherà sul proprio sito web quanto richiesto e contemporaneamente comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
RITARDO O MANCATA RISPOSTA
Nei casi di ritardo o mancata risposta, è possibile ricorrere al titolare del potere sostitutivo, inoltrando l’apposito modulo (doc - pdf) a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010).